Art. 1

In vigore dal 7 apr 2005
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (e sui suoi preparati), chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20 (codici addizionali TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 16,8  % A604 Nanning Chemical Industry Co. Limited 39,0  % A625 Changzhou Clean Chemical Co. Limited 39,0  % A626 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 39,0  % A627 Puyang Cleanway Chemicals Limited 17,4  % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 9,2  % A629 Tutte le altre società 40,3  % A999 USA Biolab Inc. 20,8  % A594 Clearon Inc. 28,5  % A596 Tutte le altre società 33,8  % A999 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 4.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/538 | Portale Normativo