Art. 1
In vigore dal 7 apr 2005
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (e sui suoi preparati), chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20 (codici addizionali TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
RPC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited
16,8 %
A604
Nanning Chemical Industry Co. Limited
39,0 %
A625
Changzhou Clean Chemical Co. Limited
39,0 %
A626
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited
39,0 %
A627
Puyang Cleanway Chemicals Limited
17,4 %
A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited
9,2 %
A629
Tutte le altre società
40,3 %
A999
USA
Biolab Inc.
20,8 %
A594
Clearon Inc.
28,5 %
A596
Tutte le altre società
33,8 %
A999
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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