Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002
In vigore dal 11 mar 2005
Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002
La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente:
«PARTE VI
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].
A.
Prodotti del sangue:
1)
Prodotti del sangue ottenuti da ungulati:
i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:
—
(JP) Giappone.
2)
Prodotti del sangue ottenuti da altre specie:
i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:
—
(JP) Giappone.
B.
Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico:
i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione (*1) o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione (*2), ai quali si aggiungono i seguenti paesi:
—
(JP) Giappone
—
(PH) Filippine e
—
(TW) Taiwan.
C.
Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico.
Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.»
(*1)
GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31."
(*2)
GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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