Art. 1 · Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

In vigore dal 11 mar 2005
Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente: «PARTE VI Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)]. A. Prodotti del sangue: 1) Prodotti del sangue ottenuti da ungulati: i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone. 2) Prodotti del sangue ottenuti da altre specie: i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone. B. Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico: i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione (*1) o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione (*2), ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone — (PH) Filippine e — (TW) Taiwan. C. Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico. Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.» (*1)   GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31." (*2)   GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1."
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