Art. 2

In vigore dal 8 mar 2005
In deroga all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono decidere, per il 2005, di applicare il disposto dell’articolo 51, lettera b), secondo comma, dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.
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