Art. 1

Superamento dei massimali

In vigore dal 8 mar 2005
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue: 1) All’, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente: «c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE (*1) della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), Miscanthus sinensis (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51 ) e Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) (codice NC ex 1214 90 90 ). Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considerano come ettari ammissibili: — le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005, — le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico. d) “colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti: Codice NC 0709 10 00 Carciofi 0709 20 00 Asparagi 0709 90 90 Rabarbaro 0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more lampone 0810 30 Ribes nero, a grappoli e uva spina 0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium» (*1)   GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1." 2) All’, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l’agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all’aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all’aiuto esistenti o frazioni di diritti dello stesso tipo.» 3) All’articolo 7, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.» 4) All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1.» 5) All’articolo 21, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 15 maggio 2004, è considerato come un acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione.» 6) All’articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “terreno dato in affitto” si intende un terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente ad esso, era dato in affitto in forza di un contratto a lungo termine che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.» 7) All’articolo 25, è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale dei diritti all’aiuto utilizzati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ad eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.» 8) L’articolo 47 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 47 Superamento dei massimali Qualora il totale degli importi da versare nell’ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 superi il massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, dello stesso regolamento, l’importo da versare è ridotto proporzionalmente nell’anno considerato.»
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