Art. 44

Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità

In vigore dal 23 feb 2005
Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità 1.   Quando i pareri espressi dall'Autorità a norma del presente regolamento richiedono solo un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati essi possono essere espressi dall'Autorità, salvo obiezione da parte della Commissione o di uno Stato membro, senza consultare il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Le regole di applicazione ai sensi dell', paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002 specificano i casi in cui si applica il succitato paragrafo 1.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2005/396 — Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità | Portale Normativo