Art. 42
Stati membri e tasse
In vigore dal 23 feb 2005
Stati membri e tasse
1. Gli Stati membri possono recuperare i costi del lavoro connesso con la fissazione, la modifica o la soppressione degli LMR o con qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi previsti dal presente regolamento, tramite una tassa o un onere.
2. Gli Stati membri provvedono a che la tassa o l'onere di cui al paragrafo 1:
a)
siano fissati in modo trasparente; e
b)
corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.
Essi possono includere una tabella di oneri fissi basata sui costi medi relativi al lavoro di cui al paragrafo 1.
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