Art. 2
In vigore dal 18 feb 2005
Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein delle merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 non è preso in considerazione nel determinare il tasso di restituzione più basso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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