Art. 1
In vigore dal 18 feb 2005
In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per le merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (6).
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