Art. 1
In vigore dal 3 feb 2005
1. Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi di cui all', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ammontano a 167 450 capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:186:oj#art-1