Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2005
1.   Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta integralmente. 2.   I quantitativi di cui all', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ammontano a 167 450 capi.
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