Art. 5
In vigore dal 26 gen 2005
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
Per il termine ultimo di presentazione delle offerte si applica l’ora del Belgio.
Storico versioni
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