Art. 4

In vigore dal 26 gen 2005
1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta. 2.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
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