Art. 2

In vigore dal 14 gen 2005
Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, presentate successivamente al 10 gennaio 2005 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.
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