Art. 1
In vigore dal 14 gen 2005
Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 3 al 10 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.
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