Art. 3
In vigore dal 28 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.
ALLEGATO
Valori forfettari
Destinazione dei prodotti ritirati
in EUR/t
1)
Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):
a)
per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:
—
Danimarca, Svezia
70
—
Regno Unito
50
—
altri Stati membri
17
—
Francia
1
b)
per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):
—
Danimarca, Svezia
0
—
altri Stati membri
10
c)
per gli altri prodotti:
—
Danimarca
40
—
Svezia, Portogallo, Irlanda
17
—
Regno Unito
28
—
altri Stati membri
1
2)
Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):
a)
per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)
—
tutti gli Stati membri
8
b)
per gli altri prodotti:
—
Svezia
0
—
Francia
30
—
altri Stati membri
38
3)
utilizzazione come esche:
—
Francia
50
—
altri Stati membri
10
4)
Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione
0
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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