Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20. (3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11. ALLEGATO Valori forfettari Destinazione dei prodotti ritirati in EUR/t 1)    Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale): a)    per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus: — Danimarca, Svezia 70 — Regno Unito 50 — altri Stati membri 17 — Francia 1 b)    per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis): — Danimarca, Svezia 0 — altri Stati membri 10 c)    per gli altri prodotti: — Danimarca 40 — Svezia, Portogallo, Irlanda 17 — Regno Unito 28 — altri Stati membri 1 2)    Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale): a)    per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.) — tutti gli Stati membri 8 b)    per gli altri prodotti: — Svezia 0 — Francia 30 — altri Stati membri 38 3)    utilizzazione come esche: — Francia 50 — altri Stati membri 10 4) Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione 0
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