Art. 2
In vigore dal 27 dic 2004
1. Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.
Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il titolo d'esportazione è compilato in lingua inglese.
3. L'originale e le copie del titolo d'esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.
4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2248:oj#art-2