Art. 2

In vigore dal 27 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12). (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. ALLEGATO «ALLEGATO Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livelli limite (tonnellate) 78.0015 ex 0702 00 00 Pomodori — dal 1o ottobre al 31 maggio 596 477 78.0020 — dal 1o giugno al 30 settembre 552 167 78.0065 ex 0707 00 05 Cetrioli — dal 1o maggio al 31 ottobre 39 640 78.0075 — dal 1o novembre al 30 aprile 30 932 78.0085 ex 0709 10 00 Carciofi — dal 1o novembre al 30 giugno 2 071 78.0100 0709 90 70 Zucchine — dal 1o gennaio al 31 dicembre 65 658 78.0110 ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 Arance — dal 1o dicembre al 31 maggio 620 166 78.0120 ex 0805 20 10 Clementine — dal 1o novembre a fine febbraio 88 174 78.0130 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi — dal 1o novembre a fine febbraio 94 302 78.0155 ex 0805 50 10 Limoni — dal 1o giugno al 31 dicembre 341 887 78.0160 — dal 1o gennaio al 31 maggio 13 010 78.0170 ex 0806 10 10 Uve da tavola — dal 21 luglio al 20 novembre 227 815 78.0175 ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 Mele — dal 1o gennaio al 31 agosto 730 999 78.0180 — dal 1o settembre al 31 dicembre 32 266 78.0220 ex 0808 20 50 Pere — dal 1o gennaio al 30 aprile 274 921 78.0235 — dal 1o luglio al 31 dicembre 28 009 78.0250 ex 0809 10 00 Albicocche — dal 1o giugno al 31 luglio 4 123 78.0265 ex 0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide — dal 21 maggio al 10 agosto 32 863 78.0270 ex 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci — dall’11 giugno al 30 settembre 6 808 78.0280 ex 0809 40 05 Prugne — dall’11 giugno al 30 settembre 51 276»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2246:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2246 | Portale Normativo