Art. 2
In vigore dal 27 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Periodo di applicazione
Livelli limite
(tonnellate)
78.0015
ex 0702 00 00
Pomodori
—
dal 1o ottobre al 31 maggio
596 477
78.0020
—
dal 1o giugno al 30 settembre
552 167
78.0065
ex 0707 00 05
Cetrioli
—
dal 1o maggio al 31 ottobre
39 640
78.0075
—
dal 1o novembre al 30 aprile
30 932
78.0085
ex 0709 10 00
Carciofi
—
dal 1o novembre al 30 giugno
2 071
78.0100
0709 90 70
Zucchine
—
dal 1o gennaio al 31 dicembre
65 658
78.0110
ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50
Arance
—
dal 1o dicembre al 31 maggio
620 166
78.0120
ex 0805 20 10
Clementine
—
dal 1o novembre a fine febbraio
88 174
78.0130
ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi
—
dal 1o novembre a fine febbraio
94 302
78.0155
ex 0805 50 10
Limoni
—
dal 1o giugno al 31 dicembre
341 887
78.0160
—
dal 1o gennaio al 31 maggio
13 010
78.0170
ex 0806 10 10
Uve da tavola
—
dal 21 luglio al 20 novembre
227 815
78.0175
ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90
Mele
—
dal 1o gennaio al 31 agosto
730 999
78.0180
—
dal 1o settembre al 31 dicembre
32 266
78.0220
ex 0808 20 50
Pere
—
dal 1o gennaio al 30 aprile
274 921
78.0235
—
dal 1o luglio al 31 dicembre
28 009
78.0250
ex 0809 10 00
Albicocche
—
dal 1o giugno al 31 luglio
4 123
78.0265
ex 0809 20 95
Ciliege, diverse dalle ciliege acide
—
dal 21 maggio al 10 agosto
32 863
78.0270
ex 0809 30
Pesche, comprese le pesche noci
—
dall’11 giugno al 30 settembre
6 808
78.0280
ex 0809 40 05
Prugne
—
dall’11 giugno al 30 settembre
51 276»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2246:oj#art-2