Art. 48
Disposizioni speciali
In vigore dal 22 dic 2004
Disposizioni speciali
1. Le attività di pesca sperimentale di cui all’ devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (29) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:
a)
il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;
b)
le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall’obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 600/2004;
c)
le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.3a), e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini, cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2004/2005.
2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:
a)
le navi hanno il divieto di scaricare in mare:
i)
olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi);
ii)
immondizie;
iii)
residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;
iv)
pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);
v)
acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure
vi)
ceneri di incenerimento;
b)
nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona;
c)
la pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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