Art. 34
Controllo dello sforzo di pesca
In vigore dal 22 dic 2004
Controllo dello sforzo di pesca
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all’ sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2005 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e i giorni di pesca previsti all’interno della zona di regolamentazione NAFO.
Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.
Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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