Art. 25

Elenco delle navi

In vigore dal 22 dic 2004
Elenco delle navi 1.   Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende in particolare le seguenti informazioni: a) il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (28); b) l’indicativo internazionale di chiamata; c) il noleggiatore della nave, se del caso; d) il tipo di nave. 4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni: a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; d) nome della nave; e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; f) porto di origine della nave dopo il trasferimento; g) nome dell’armatore o del noleggiatore; h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; j) sottozone in cui la nave intende operare.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2005/27 — Elenco delle navi | Portale Normativo