Art. 24
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana
In vigore dal 22 dic 2004
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana
1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all’obbligo per l’armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l’imbarco di un osservatore a bordo.
2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l’attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l’ultima dichiarazione. Tale autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all’allegato VI, parte III. Il comandante è responsabile dell’accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all’, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.
3. Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell’allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di ciascuna bordata.
4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.
Storico versioni
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