Art. 12

Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

In vigore dal 22 dic 2004
Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock 1.   Nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nello Skagerrak, a ovest della Scozia e nel mare d’Irlanda si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui ai punti da 1 a 5, al punto 6, lettere a), c), d) e e) e ai punti da 7 a 22 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (27). 2.   Nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato IVbis. 3.   A decorrere dal 1° febbraio 2005, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate di cui all'allegato IVter si applicano alla gestione delle attività di pesca nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica. 4.   A decorrere dal 1° febbraio 2005 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IV quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale. 5.   Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato V, si applicano alla gestione degli stock di cicerelli nello Skagerrak e nel Mare del Nord. 6.   La Commissione fisserà lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2005 nelle zone IIa, IIIa, IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell’allegato V. 7.   Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all' del regolamento (CE) n. 1627/94. 8.   Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2005/27 — Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock | Portale Normativo