Art. 11

Altre misure tecniche e di controllo

In vigore dal 22 dic 2004
Altre misure tecniche e di controllo Le misure tecniche di cui all’allegato III si applicano nel 2005 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001. Dettagliate modalità di applicazione del punto 10 dell’allegato III possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/27 — Altre misure tecniche e di controllo | Portale Normativo