Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', purché le merci siano prodotte da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate ai sensi della suddetta decisione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2272 | Portale Normativo