Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', purché le merci siano prodotte da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate ai sensi della suddetta decisione.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e
b)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.
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