Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. VEERMAN (1)  Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo istituzionale modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25). (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Storico versioni

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