Art. 1

Il regolamento (CE) n. 976/1999 è così modificato:

In vigore dal 22 dic 2004
1) All'articolo 3, punto 2 è aggiunta la lettera seguente: «h) il sostegno agli sforzi volti a promuovere la costituzione di associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali.» 2) All'articolo 5, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «Nel caso delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e delle procedure »amicus curiae«, le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento.» 3) All'articolo 6, la prima fase è sostituita dalla seguente: «Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità.» 4) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all' i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione.» 5) All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è fissato a 78 milioni di EUR.» 6) Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 12 1.   La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità. Tale quadro consiste in particolare in a) programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi, b) programmi di lavoro annuali. In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale. 2.   La Commissione elabora una relazione annuale che illustra la programmazione per l'anno prossimo per regione e per settore e in seguito riferisce in merito all'attuazione al Parlamento europeo. La Commissione è responsabile della gestione e adattamento, conformemente al presente regolamento e alle esigenze di flessibilità, dei programmi di lavoro annuali definiti nel quadro generale dei programmi indicativi pluriennali. Tali decisioni rispecchiano le priorità e le principali preoccupazioni dell'Unione europea relativamente al consolidamento della democrazia, allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e sono determinate dalla natura speciale dei programmi. La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato sulle procedure. 3.   La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.» «Articolo 13 1.   Gli strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20 % dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 2.   Fatto salvo l'articolo 15, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di EUR sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.» 7) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7, paragrafi 1, 2 e 4 della decisione 1999/468/CE (8) del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.» 8) La seconda frase dell'articolo 16 è soppressa. 9) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo relativi ai documenti e alle sedi nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (9).» 10) All'articolo 21, secondo comma, la data del «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2242 — Il regolamento (CE) n. 976/1999 è così modificato: | Portale Normativo