Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato al presente regolamento, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 7 dell'allegato.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2221 | Portale Normativo