Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10). ALLEGATO I Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 1 100,00 ALLEGATO II (in t) Numero del gruppo Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005 1 3 500,0
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