Art. 1
In vigore dal 21 dic 2004
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
Storico versioni
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