Art. 6

In vigore dal 20 dic 2004
1.   È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti della Federazione russa) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/2267 | Portale Normativo