Art. 2

In vigore dal 20 dic 2004
1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità di detti prodotti è subordinata alla presentazione di un certificato di origine di cui all'allegato II e di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'. 2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell’allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
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