Art. 1
In vigore dal 20 dic 2004
1. Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakistan.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3).
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
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