Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakistan. 2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3). 4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
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