Art. 1
In vigore dal 17 dic 2004
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:
—
per la Danimarca
57 tonnellate
—
per la Grecia
0 tonnellate
—
per l’Irlanda
0 tonnellate
—
per l’Italia
1 227 tonnellate
—
per il Lussemburgo
0 tonnellate
Storico versioni
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