Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2004
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente: — per la Danimarca 57 tonnellate — per la Grecia 0 tonnellate — per l’Irlanda 0 tonnellate — per l’Italia 1 227 tonnellate — per il Lussemburgo 0 tonnellate
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