Art. 3

In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47. (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Contingente Aliquota del dazio applicabile 09.0799 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90 500 tonnellate 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (1) con un massimo di 35,15 EUR/100kg 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 1905 31 11 1905 31 19 1905 31 30 1905 31 91 1905 31 99 1905 32 11 1905 32 19 1905 32 91 1905 32 99 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32 (1)  Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.
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