Art. 3
In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Contingente
Aliquota del dazio applicabile
09.0799
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90
500 tonnellate
50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (1) con un massimo di 35,15 EUR/100kg
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32
(1) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2146:oj#art-3