Art. 2
In vigore dal 15 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NICOLAÏ
(1) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2004.
(2) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(8) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
Storico versioni
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