Art. 12

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20 % dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. 2.   Fatto salvo l'articolo 14, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di EUR sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.». 7) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE1, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima decisione. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.» 8) La seconda frase dell'articolo 15 è soppressa. 9) L'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo, relativamente ai documenti e alle sedi, nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8).». 10) All'articolo 20, secondo comma, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
Storico versioni

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