Art. 2

In vigore dal 14 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il'8 gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20). (3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1). (4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25). ALLEGATO del Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2004 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1) Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 8 gennaio 2005 al 23 giugno 2005. Codice del prodotto (1) Destinazione (2) Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto) Quantitativi previsti (in t) 0802 12 90 9000 A00 45 1 752 0802 21 00 9000 A00 53 62 0802 22 00 9000 A00 103 2 764 0802 31 00 9000 A00 66 37 (1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). (2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2126:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo