Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
1.   I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento. 2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento. 3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2126 | Portale Normativo