Art. 5

In vigore dal 13 dic 2004
1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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