Art. 4
In vigore dal 13 dic 2004
1. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.
2. Il passaporto o il documento di viaggio non contiene alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel documento di viaggio dallo Stato membro che lo rilascia in conformità del suo diritto interno.
3. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:
a)
l'autenticità del documento;
b)
l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.
Storico versioni
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