Art. 3
La parte II del manuale comune è modificata come segue:
In vigore dal 13 dic 2004
1)
il punto 1.3.5. è sostituito dal seguente:
«1.3.5.
In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.»;
2)
è inserito il punto seguente:
«1.3.5.4.
Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari locali responsabili dei controlli di frontiera sono tenuti a timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia al momento dell'ingresso che dell'uscita.»;
3)
il punto 2.1.1. è modificato come segue:
a)
la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«2.1.1.
Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro o dell'uscita dallo stesso si appone un timbro:»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Non si appone un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione svizzera.
Inoltre, non si appongono timbri d'ingresso e di uscita sui documenti dei cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione europea, di cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo o di cittadini della Confederazione svizzera, a condizione che esibiscano un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o da uno dei suddetti paesi terzi, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (10);»
4)
al punto 2.1.5. è aggiunto il seguente trattino:
«—
sui documenti di viaggio delle persone contemplate da accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale che non prevedono l’apposizione di timbri su questi documenti, qualora detti accordi bilaterali siano conformi alla normativa comunitaria;»;
5)
al punto 3.4.2.3. è aggiunto il paragrafo seguente:
«Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari responsabili sono tenuti a procedere a norma del punto 1.3.5.4.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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