Art. 1
Scopo del presente regolamento è:
In vigore dal 13 dic 2004
—
ribadire l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
—
stabilire le condizioni in cui la mancanza del timbro di ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi può far presumere che il soggiorno di breve durata di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri abbia superato la durata autorizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2133:oj#art-1